Prestiti tra società rischio bancarotta

 

Ai fini dell’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42) non è necessario il dolo specifico (finalità di ingiusto profitto proprio o altrui o di pregiudizio dei creditori), essendo sufficiente il dolo generico insito nella consapevole volontà del fatto distrattivo, implicante di per sé l’accettazione della conseguenza tipica della condotta ovvero la sottrazione dei beni alla garanzia della massa dei creditori. Questo atteggiamento psicologico è configurabile nella forma del dolo eventuale quando, in presenza di una situazione economica tale da rendere prospettabile il fallimento, si assumono iniziative che, seppure finalizzate alla continuazione dell’impresa (nel caso di specie concessione di un prestito), si presentano suscettibili di dar luogo, in caso di insuccesso, al depauperamento del patrimonio sociale posto a garanzia dei creditori.

Sono queste le precisazioni rese dalla Corte di Cassazione nella sentenza 25 luglio 2011 n. 29773. Gli amministratori delle srl Alfa e Beta venivano condannati in concorso tra loro per il reato in questione, sia in primo grado che in appello, per avere distratto, pochi mesi prima del fallimento della srl Alfa e in presenza dei sintomi del dissesto, ingenti somme sociali attraverso un prestito intercorso tra le due società, con restituzione solo parziale delle somme. In particolare, non risultavano provate le giustificazioni addotte a sostegno dell’operazione ovvero l’intento di consentire alla srl Alfa la prosecuzione dell’attività attraverso l’acquisto di materie prime ad opera della srl Beta; acquisto che non poteva avvenire direttamente tra la srl Alfa e la società fornitrice a causa di contrasti personali tra gli amministratori di queste ultime.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa degli imputati eccepiva, da un lato, l’inesistenza nella condotta posta in essere per finalità d’impresa del dolo specifico (procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori), necessario per l’integrazione della bancarotta fraudolenta per distrazione; dall’altro, la mancata dimostrazione dell’illiceità dell’operazione, definita semplicemente come “sospetta” nel contesto di una motivazione illogica, perché pur ammettendo l’effettuazione dell’operazione per finalità d’impresa non escludeva il suo carattere distrattivo e la consapevolezza di esso da parte dei ricorrenti.

A rilevare è il dolo generico, anche eventuale

 

Il ricorso è rigettato dalla Suprema Corte. Quanto al primo profilo, viene sottolineato come sia orientamento consolidato quello che esclude per l’integrazione della fattispecie in questione la necessità del dolo specifico, risultando sufficiente il dolo generico, da considerarsi insito nella consapevole volontà del fatto distrattivo, implicante di per sé l’accettazione della conseguenza tipica della condotta ovvero della sottrazione di beni alla garanzia della massa dei creditori (cfr. Cass. 7 marzo 2011 n. 8820, Cass. 15 marzo 2010 n. 10304 e Cass. 17 settembre 2007 n. 34933). Di conseguenza, il riferimento alla finalità di ingiusto profitto proprio o altrui ovvero di pregiudizio dei creditori contenuto nel capo d’imputazione è considerato del tutto privo di rilievo a fronte del fatto che l’operazione in questione era tale da rendere chiara a coloro che l’avevano decisa – per la situazione in cui la srl Alfa si trovava – la sua idoneità a tradursi in una obiettiva e grave riduzione delle garanzie dei creditori sociali.

In ordine al secondo profilo, poi, la Corte di Cassazione sottolinea, innanzitutto, che la natura “sospetta” dell’operazione era stata affermata solo per porre in luce, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’impossibilità di considerare dimostrata la giustificabilità dell’operazione in relazione all’asserita finalità d’impresa, ma non implicava affatto la mancanza di prove adeguate circa la responsabilità degli imputati. Nessuna incompatibilità, inoltre, è ravvisabile, sotto il profilo soggettivo, tra finalità d’impresa, ipoteticamente ammessa dai giudici di merito, e sussistenza tanto del carattere distrattivo dell’operazione di prestito quanto della relativa consapevolezza degli imputati. Il dolo generico, infatti, non può escludersi quando l’agente, in presenza di una situazione di difficoltà economica della società, assuma, pur nell’intento di salvare la continuità dell’impresa, iniziative suscettibili, in caso di insuccesso, di dar luogo al depauperamento del patrimonio sociale destinato ai creditori sociali, accettando il rischio (dolo eventuale) che tale esito possa verificarsi. In ordine alla possibilità di rispondere di bancarotta fraudolenta per distrazione anche a titolo di dolo eventuale si veda Cass. 20 dicembre 1996 n. 10941. Con particolare riguardo all’integrazione della fattispecie in relazione alle operazioni di prestito, invece, si veda la risalente Cass. 17 febbraio 1969; in dottrina, peraltro, è stato sostenuto come simile condotta non abbia in sé carattere distrattivo, salvo che fin dall’inizio non appaia impossibile o altamente improbabile il rimborso del finanziamento concesso in assenza di garanzie.

 

 

 

 

 


Pronti i codici tributo per versare il contributo di soggiorno a Roma

Con la risoluzione n. 74 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del “contributo di soggiorno” a Roma, previsto dal DL n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010), nonché eventuali interessi e sanzioni.
I codici sono:
- “3936 denominato “Roma Capitale – Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett.e) dl. n. 78/2010, conv., con modif., dalla l. n. 122/2010”;
- “3937 denominato “Roma Capitale – Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e) dl
. n. 78/2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 /2010 – Interessi”;
- “3938 denominato “Roma Capitale – Contributo di soggiorno – art. 14, c.16, lett
. e) dl n. 78/2010, conv., con modif., dalla l. n. 122/2010 – Sanzioni”.

Si ricorda, infatti, che l’art. 14, comma 16, lett. e) del citato DL ha previsto l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive della Capitale, fino a un importo massimo di 10 euro a notte.
Con deliberazione 28 luglio 2010 n. 67, il Comune di Roma ha quindi introdotto il contributo a partire dal 1° gennaio 2011 e, con deliberazione 22 dicembre 2010 n. 38, ha approvato il relativo regolamento, in base al quale:
- sono esenti dal pagamento i minori di 10 anni, chi pernotta negli ostelli per la gioventù, i malati e chi accompagna i degenti nelle strutture sanitarie;
- il contributo, applicato fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, è pari a 2 euro al giorno per agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, residence e alberghi a 1, 2 e 3 stelle e a 3 euro al giorno nel caso di alberghi a 4 e 5 stelle; è invece applicato fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi ed è pari a un 1 euro al giorno per le strutture ricettive all’aperto (campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea).

In linea con quanto stabilito dall’art. 52 del DLgs. n. 446/97, per ciò che concerne la potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di entrate, il regolamento disciplina anche le modalità di versamento del contributo, prevedendo la possibilità, per il gestore della struttura ricettiva, di versare le somme riscosse, entro 15 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, anche mediante versamento unitario, di cui all’art. 17 del DLgs. n. 241/1997.
La ris. n. 74 spiega che, in sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno indicati nella sezione “ICI ed altri tributi locali” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “codice ente/codice comune” del codice catastale del comune di Roma (H501). Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato nel formato “AAAA”, con l’anno cui si riferisce il versamento.

La ris. 75 ridenomina i codici per le penali comminate dall’A.A.M.S.

Sempre ieri, con la risoluzione n. 75, l’Agenzia ha poi ridenominato i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, di somme relative a penali comminate dall’A.A.M.S. (Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) ai concessionari, per violazioni previste nelle relative convenzioni.
Infatti, con la ris. n. 4/2005, l’Agenzia aveva istituito i codici tributo 5133 e 5137 per il versamento delle penali dovute per la sospensione non autorizzata della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dalle convenzioni di concessione approvate rispettivamente con DM 20 aprile 1999 e con decreto direttoriale 7 aprile 1999.

La normativa è stata però modificata e, per gestire le nuove convenzioni di concessione successive al citato DM, l’A.A.M.S. ha manifestato l’esigenza di modificare i predetti codici tributo in questo modo:
- “5133” denominato “penale per la sospensione non autorizzata della raccolta delle scommesse e giochi pubblici su base ippica di cui alle relative convenzioni”;
- “5137” denominato “penale per la sospensione non autorizzata della raccolta delle scommesse e giochi pubblici su base sportiva di cui alle relative convenzioni”.

In sede di compilazione del modello di F24 Accise, i codici vanno esposti nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
- nel campo “ente”, della lettera “M”;
- nei campi “provincia” e “mese”, di nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, del “codice concessione”;
- nel campo “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

 

 

 


Argomenti proposti:

Acconti sui dividendi (prassi e normativa)

Acquisto di proprie quote di s.r.l.

Amministratore delegato

Impugnazione delle deliberazioni assembleari

Impugnazione delle delibere del consiglio d’amministrazione

ACCONTI SUI DIVIDENDI

Tale argomento è inserito nell’art. 2433-bis c.c. ed ha il merito di aver disciplinato in modo dettagliato tale prassi limitandola innanzitutto alle sole società assoggettate alla certificazione del bilancio da parte delle società di revisione; infatti in seguito al loro controllo è possibile offrire ulteriori garanzie circa il rispetto delle condizioninecessarie per la distribuzione degli acconti previsti dalla norma in esame. La giurisprudenza ha ribadito che la possibità di distribuire acconti sui dividendi, a seguito dell’introduzione  dell’art. 2433 bis c.c. , deve ritenersi consentita soltanto alle società per azioni il cui biancio sia assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione.

La norma in esame estende a tali somme (acconti) i principi che caratterizzano la distribuzione dei dividendi (es. irripetibilità) ; in fatti gli acconti ergati in base alle norme di legge non devono essere restituiti dai soci che li hanno riscossi in buona fede. Comunque la possibilità di distribuzione degli acconti è vincolata al rispetto di due condizioni: il bilancio dell’esercizio precedente deve essere certificatoda parte di società di revisione iscritte all’albo; inoltre è necessario che vi sia una precisa disposizione dello statuto che preveda tale distribuzione. La norma, oltre a definire precisamente le condizioni di distribuzione degli acconti, prevedele ipotesi in cui questa non è possibile, quale l’esistenza di perdite in quanto in questo casogli utili devono essere destinati a coprirle. Altro  limite di rilievo, questa volta sotto l’aspetto quantitativo, è quello con cui, precludendo la possibilità di distribuire acconti sui dividendi per un importo superiore a quello delle riserve disponibilirisultanti dal precedente bilancio, si tende soprattutto a ridurre la possibilità che errate valutazioniriguardo all’andamento dell’esercizio socialecomportino un pregiudizio per la situazione patrimoniale della società.

ACQUISTO DI PROPRIE QUOTE DI S.R.L. L’originario art. 2483 c.c. vietava alle srl di acquistare o ricevere in pegno proprie quote. Successivamente alla modifica della norma, avvenuta ad opera dell’art. 28 D.P.R. 10/2/86           n. 30 il divieto di acquisto è stato ribadito, mentre il divieto di ricevere in pegno proprie quote è divenuto quello di accettarle in garanzia; si è inoltre aggiunta la proibizione di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto, al momento della costituzione o successivo, delle proprie quote.

AMMINISTRATORE DELEGATO  Il CdA (Consiglio di amministrazione), se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, determinando limiti della delega (art. 2381 c.c.) il quale precisa che non possono essere attribuite all’amministratore delegato le competenze relative alla redazione del bilancio (art. 2423 c.c.) all’aumento del capitale sociale (art. 2443 c.c.) agli adempimenti concernenti la riduzione del capitale in caso di perdite (art. 2446 e art. 2447).

IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI L’impugnazione è proposta davanti al Tribunale del luogo dove la società ha sede (art. 2378, primo comma, c.c.) La trattazione della causa ha inizio decorso il termine per l’esperimento dell’azione di annullamento (art. 2378, terzo comma,c.c.). Formalità – Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un’azione. Il Presidente del Tribunale può disporre, con decreto, che il socio opponente presti un’idonea garanzia (art. 2378, secondo comma, c.c.). Sospensione dell’esecuzione Il Presidente del Tribunale oppure il Giudice Istruttore, sentiti gli amministratori ed i sindaci, può sospendere, se ricorrono gravi motivi, per richiesta del socio opponente, l’esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori (art. 2378, quarto comma, c.c.). Pubblicità – I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull’impugnazione devono essere iscritti a cura degli amministratori nel registro delle imprese (art. 2378, ultimo comma, c.c.). Legittimazione passiva – Nei procedimenti di impugnazione delle deliberazioni assembleari annullabili la legittimazione passiva spetta alla società, in persona dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, che di norma sono gli amministratori. Nell’ipotesi che l’azione sia proposta dagli amministratori stessi deve essere nominato un curatore speciale, ai sensi dell’art. 78 c.p.c.

Sospensione dell’esecuzione

Scopo dell’Istituto della sospensione, regolato dall’art. 2378, quarto comma, c.c. è quello di paralizzare l’efficacia della delibera impugnata, qualora possa arrecare grave danno al socio impugnante. Il Giudice nel concedere la sospensione deve valutare la gravità dei motivi posti a fondamento della richiesta da parte del socio, ma anche la fondatezza dell’invalidità denunciata con l’atto di impugnazione (Tribunale di Genova 29 dicembre 1988).

IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Il codice civile prevede un unico motivo d’impugnazione delle delibere del consiglio d’amministrazione trattasi dell’art. 2391 c.c terzo comma secondo cui la deliberazione del consiglio assunta con il voto dell’amministratore in conflitto d’interessi , qualora possa recare danno alla società, può entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzientie dai sindaci se, senza il voto dell’amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati dai tezi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione (art. 2391, terzo comma, ultima parte). In base all’art. 2388  c.c. le delibere del CdA sono valide se sono presenti la maggioranza degli amministratori in carica, quando l’atto costitutivo non richiede un maggior  numero di presenti se sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Il voto non può essere dato per rappresentanza (art. 2388, ultimo comma, c.c.).

SOGGETTI LEGITTIMATI AD IMPUGNARE

La delibera consiliare può essere impugnata dai singoli amministratorio assenti o dissenzienti(Trib. Roma 18 marzo 1982) L’azione di nullità della delibera del CdA spetta ad ogni componente dello stesso e a chiunque dimostri di avere un concreto interesse a privarladi efficacia. Lo stesso l’azione di declaratoria di inesistenza di una delibera consiliare spetta comunque a chi dimostri di avere un concreto interesse a privarla di efficacia (Trib. Di Milano 15 ottobre 1987). In aggiunta ai membri del consiglio di amministrazione ed ai sindaci, anche i singoli soci sono legittimati ad impugnare le delibere consiliari che siano direttamente lesive dei loro diritti. (Cass. 28 marzo 1996 n. 2850; Cass. 24 gennaio 1990 n. 11278; Cass. 21 maggio1988 n. 3544). Al contrario i poteri degli amministratori, per quanto ampi possono apparire, restano pur sempre circoscritti al campo della gestione e così, come non possono estendersi al mutamento delle caratteristiche strutturali dell’impresa sociale, non possono neppure riguardare la soppressione, o anche solo la modifica, dei diritti attribuiti ai singoli soci dalla legge o dall’atto costitutivo, in quanto ciò comporterebbe un’alterazione delle basi sulle quali la società è stata costituita; un’eventuale delibera del CdA che venisse ad incidere su tali situazioni sarebbe quindi priva d’efficacia, in considerazione dei principi cui si ispira la cura degli interessi altrui nel cui ambitodeve essere ricondotto il rapporto tra amministratori e società. Trattasi di inefficacia in senso proprio che va ricollegata al difetto di potere dell’Organo Amministrativo, come tale ipotizzabile anche quando il diritto sia disponibile dall’assemblea, con o senza il consenso dell’interessato e tale inefficacia  può essere fatta valere dall’interessato al fine di rimuovere la causa della lesione del proprio diritto,prescindendo dalle forme e dai termini stabiliti per l’annullamento delle delibere consiliari i quali sono destinati ad operare solo quando la delibera resti nell’ambito dell’esercizio del potere gestorio V. Cass. 28 marzo 1996 n. 2850).

NULLITA’ ED INESISTENZA DELLE DELIBERE CONSILIARI

E’ nulla la delibera consiliare avente  oggetto impossibile o illecito. La delibera consiliare è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie procedimentaledi formazione delle deliberazioni, tale da non consentire l’inizio o da provocare l’interruzione dell’iter legale necessario alla formazione di una delibera imputabile al consiglio.

ECCESSO DI POTERE DELLE DELIBERE CONSILIARI E’ stato ritenuto che la violazione di una disposizione contenuta nel regolamento del CdA  non comporta di per sé l’annullamento della delibera consiliare, ma può assumere rilievo sotto il profilo dell’eccesso di potere, quando la delibera sia stata assunta per una finalità contrastante con l’interesse sociale.

TUTELA CAUTELARE AI FINI DELLA SOSPENSIONE DELLE DELIBERAZIONI  E’ ammissibile una tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. ai fini della sospensione della delibera consiliare invalida.