Prestiti
tra società rischio bancarotta
Ai fini dell’integrazione della fattispecie di bancarotta
fraudolenta per distrazione (ex artt.
216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42) non è necessario il dolo specifico (finalità di ingiusto profitto proprio o altrui o di pregiudizio dei
creditori), essendo sufficiente il dolo
generico insito nella consapevole volontà del fatto distrattivo,
implicante di per sé l’accettazione
della conseguenza tipica della condotta ovvero la sottrazione dei beni
alla garanzia della massa dei creditori. Questo atteggiamento psicologico è
configurabile nella forma del dolo eventuale quando,
in presenza di una situazione economica tale da rendere prospettabile
il fallimento, si assumono iniziative che, seppure finalizzate alla
continuazione dell’impresa (nel caso di specie concessione di un prestito), si
presentano suscettibili di dar luogo, in caso di insuccesso, al
depauperamento del patrimonio sociale posto a garanzia dei creditori.
Sono
queste le precisazioni rese dalla Corte di Cassazione nella sentenza 25 luglio
2011 n. 29773. Gli amministratori
delle srl Alfa e Beta venivano condannati in concorso
tra loro per il reato in questione, sia in primo grado che in appello, per
avere distratto, pochi mesi prima del fallimento della srl Alfa e in presenza
dei sintomi del dissesto, ingenti somme sociali attraverso un prestito
intercorso tra le due società, con restituzione solo parziale delle somme. In
particolare, non risultavano
provate le giustificazioni addotte a sostegno dell’operazione ovvero
l’intento di consentire alla srl Alfa la prosecuzione dell’attività attraverso
l’acquisto di materie prime ad opera della srl Beta; acquisto che non poteva
avvenire direttamente tra la srl Alfa e la società fornitrice a causa di
contrasti personali tra gli amministratori di queste ultime.
Nel
ricorso per Cassazione, la difesa degli imputati eccepiva, da un lato,
l’inesistenza nella condotta posta in essere per
finalità d’impresa del dolo specifico (procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto o recare pregiudizio ai creditori), necessario per l’integrazione
della bancarotta fraudolenta per distrazione; dall’altro, la mancata
dimostrazione dell’illiceità dell’operazione, definita semplicemente come
“sospetta” nel contesto di una motivazione illogica, perché pur ammettendo
l’effettuazione dell’operazione per finalità d’impresa non escludeva il suo
carattere distrattivo e la consapevolezza di esso da parte dei ricorrenti.
A rilevare è il dolo
generico, anche eventuale
Il
ricorso è rigettato dalla Suprema Corte. Quanto al primo profilo, viene sottolineato come sia orientamento consolidato quello
che esclude per l’integrazione della fattispecie in questione la necessità del
dolo specifico, risultando sufficiente il dolo generico, da considerarsi insito
nella consapevole volontà del fatto
distrattivo, implicante di per sé l’accettazione della conseguenza
tipica della condotta ovvero della sottrazione di beni alla garanzia della
massa dei creditori (cfr. Cass. 7 marzo 2011 n. 8820, Cass. 15
marzo 2010 n. 10304 e Cass. 17
settembre 2007 n. 34933). Di conseguenza,
il riferimento alla finalità di ingiusto profitto
proprio o altrui ovvero di pregiudizio dei creditori contenuto nel capo
d’imputazione è considerato del tutto privo di rilievo a fronte del fatto che
l’operazione in questione era tale da rendere chiara a coloro che l’avevano
decisa – per la situazione in cui la srl Alfa si trovava – la sua idoneità a
tradursi in una obiettiva e grave
riduzione delle garanzie dei creditori sociali.
In ordine al secondo profilo, poi,

Pronti i codici tributo
per versare il contributo di soggiorno a Roma
Con la
risoluzione n. 74 di ieri, l’Agenzia
delle Entrate ha istituito i codici tributo per il
versamento, tramite modello F24, del “contributo
di soggiorno” a Roma,
previsto dal DL n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010), nonché
eventuali interessi e sanzioni.
I codici sono:
- “
- “
- “
Si
ricorda, infatti, che l’art. 14, comma 16, lett.
e) del citato DL ha previsto l’introduzione di un contributo di soggiorno a
carico di chi alloggia nelle strutture ricettive della Capitale, fino a un
importo massimo di 10 euro a notte.
Con deliberazione 28 luglio 2010 n. 67, il Comune di Roma ha quindi introdotto
il contributo a partire dal 1° gennaio 2011
e, con deliberazione 22 dicembre 2010 n.
- sono esenti dal pagamento i
minori di 10 anni, chi pernotta negli ostelli per la gioventù, i malati e chi accompagna
i degenti nelle strutture sanitarie;
- il contributo, applicato fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, è
pari a 2 euro al giorno per
agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, case
per ferie, residence e alberghi a 1, 2 e 3 stelle e a 3 euro al giorno nel caso di alberghi a 4 e 5 stelle; è invece
applicato fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi ed è pari a un 1 euro al giorno per le strutture
ricettive all’aperto (campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea).
In linea
con quanto stabilito dall’art. 52 del DLgs. n. 446/97, per ciò che concerne la potestà regolamentare
generale dei Comuni in materia di entrate, il regolamento disciplina anche le
modalità di versamento del contributo, prevedendo la possibilità, per il
gestore della struttura ricettiva, di versare le somme riscosse, entro 15
giorni dalla fine di ciascun semestre solare, anche mediante versamento unitario, di cui all’art.
17 del DLgs. n. 241/1997.
La ris. n. 74 spiega che, in sede di compilazione del
modello F24, i codici tributo vanno indicati nella sezione “ICI ed altri tributi locali”
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a
debito versati”, con l’indicazione nel campo “codice ente/codice comune” del
codice catastale del comune di Roma (H501). Il campo “Anno di riferimento” è
valorizzato nel formato “AAAA”, con l’anno cui si riferisce il versamento.
La ris. 75 ridenomina i codici per le penali comminate dall’A.A.M.S.
Sempre
ieri, con la risoluzione n. 75, l’Agenzia ha poi ridenominato i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, di
somme relative a penali
comminate dall’A.A.M.S. (Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato) ai concessionari, per violazioni previste nelle
relative convenzioni.
Infatti, con la ris. n. 4/2005, l’Agenzia aveva
istituito i codici tributo 5133 e
5137 per il versamento delle
penali dovute per la sospensione non autorizzata della raccolta delle scommesse
ippiche e sportive, previste dalle convenzioni di concessione approvate
rispettivamente con DM 20 aprile 1999 e con decreto direttoriale 7 aprile 1999.
La
normativa è stata però modificata e, per gestire le nuove convenzioni di
concessione successive al citato DM, l’A.A.M.S. ha manifestato l’esigenza di
modificare i predetti codici tributo in questo modo:
- “
- “
In sede di compilazione del modello di F24 Accise, i codici
vanno esposti nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in
compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
debito versati”, con l’indicazione:
- nel campo “ente”, della lettera “M”;
- nei campi “provincia” e “mese”, di nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, del “codice concessione”;
- nel campo “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento,
nel formato “AAAA”.

Argomenti proposti:
Acconti sui dividendi (prassi e normativa)
Acquisto di proprie quote di s.r.l.
Amministratore delegato
Impugnazione delle deliberazioni assembleari
Impugnazione delle delibere del consiglio d’amministrazione
ACCONTI SUI DIVIDENDI
Tale argomento è inserito nell’art.
2433-bis c.c. ed ha il merito di aver disciplinato in modo dettagliato tale
prassi limitandola innanzitutto alle sole società
assoggettate alla certificazione del bilancio da parte delle società di
revisione; infatti in seguito al loro controllo è possibile offrire ulteriori
garanzie circa il rispetto delle condizioninecessarie per la distribuzione
degli acconti previsti dalla norma in esame. La giurisprudenza ha ribadito che la possibità di distribuire acconti sui
dividendi, a seguito dell’introduzione
dell’art. 2433 bis c.c. , deve ritenersi consentita soltanto alle
società per azioni il cui biancio sia assoggettato per legge alla
certificazione da parte di società di revisione.
La norma in esame estende a tali somme
(acconti) i principi che caratterizzano la distribuzione dei dividendi (es.
irripetibilità) ; in fatti gli acconti ergati in base
alle norme di legge non devono essere restituiti dai soci che li hanno riscossi
in buona fede. Comunque la possibilità di
distribuzione degli acconti è vincolata al rispetto di due condizioni: il
bilancio dell’esercizio precedente deve essere certificatoda parte di società
di revisione iscritte all’albo; inoltre è necessario che vi sia una precisa
disposizione dello statuto che preveda tale distribuzione. La norma, oltre a
definire precisamente le condizioni di distribuzione degli acconti, prevedele
ipotesi in cui questa non è possibile, quale l’esistenza di perdite in quanto
in questo casogli utili devono essere destinati a
coprirle. Altro limite
di rilievo, questa volta sotto l’aspetto quantitativo, è quello con cui,
precludendo la possibilità di distribuire acconti sui dividendi per un importo
superiore a quello delle riserve disponibilirisultanti dal precedente bilancio,
si tende soprattutto a ridurre la possibilità che errate valutazioniriguardo
all’andamento dell’esercizio socialecomportino un pregiudizio per la situazione
patrimoniale della società.
ACQUISTO DI PROPRIE QUOTE DI
S.R.L.
L’originario art. 2483 c.c. vietava alle srl di acquistare o ricevere in pegno
proprie quote. Successivamente alla modifica della norma,
avvenuta ad opera dell’art. 28 D.P.R. 10/2/86
n. 30 il divieto di acquisto è stato ribadito, mentre il divieto di ricevere in
pegno proprie quote è divenuto quello di accettarle in garanzia; si è inoltre
aggiunta la proibizione di accordare prestiti o fornire garanzie per
l’acquisto, al momento della costituzione o successivo, delle proprie quote.
AMMINISTRATORE DELEGATO Il CdA (Consiglio di amministrazione), se l’atto costitutivo o
l’assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi
membri, determinando limiti della delega (art. 2381 c.c.) il quale precisa che
non possono essere attribuite all’amministratore delegato le competenze
relative alla redazione del bilancio (art. 2423 c.c.) all’aumento del capitale
sociale (art. 2443 c.c.) agli adempimenti concernenti la riduzione del capitale
in caso di perdite (art. 2446 e art. 2447).
IMPUGNAZIONI DELLE
DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI L’impugnazione
è proposta davanti al Tribunale del luogo dove la società ha sede (art. 2378,
primo comma, c.c.) La trattazione della causa ha inizio decorso il termine per
l’esperimento dell’azione di annullamento (art. 2378,
terzo comma,c.c.). Formalità – Il socio opponente deve depositare in
cancelleria almeno un’azione. Il Presidente del Tribunale può disporre, con
decreto, che il socio opponente presti un’idonea garanzia (art. 2378, secondo
comma, c.c.). Sospensione dell’esecuzione Il Presidente del Tribunale
oppure il Giudice Istruttore, sentiti gli amministratori ed i sindaci, può
sospendere, se ricorrono gravi motivi, per richiesta del socio opponente,
l’esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi
agli amministratori (art. 2378, quarto comma, c.c.). Pubblicità – I
dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide
sull’impugnazione devono essere iscritti a cura degli amministratori nel
registro delle imprese (art. 2378, ultimo comma, c.c.). Legittimazione
passiva – Nei procedimenti di impugnazione delle deliberazioni assembleari
annullabili la legittimazione passiva spetta alla società, in persona dei
soggetti che ne hanno la rappresentanza, che di norma sono gli amministratori.
Nell’ipotesi che l’azione sia proposta dagli amministratori stessi deve essere
nominato un curatore speciale, ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
Sospensione dell’esecuzione
Scopo dell’Istituto della
sospensione, regolato dall’art. 2378, quarto comma, c.c. è quello di
paralizzare l’efficacia della delibera impugnata, qualora possa arrecare grave
danno al socio impugnante. Il
Giudice nel concedere la sospensione deve valutare la gravità dei motivi posti
a fondamento della richiesta da parte del socio, ma anche la fondatezza
dell’invalidità denunciata con l’atto di impugnazione
(Tribunale di Genova 29 dicembre 1988).
IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il codice civile prevede un unico motivo
d’impugnazione delle delibere del consiglio d’amministrazione trattasi
dell’art. 2391 c.c terzo comma secondo cui la deliberazione del consiglio
assunta con il voto dell’amministratore in conflitto d’interessi , qualora possa recare danno alla società, può entro tre
mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o
dissenzientie dai sindaci se, senza il voto dell’amministratore che doveva
astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono
salvi i diritti acquistati dai tezi in buona fede in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione (art. 2391, terzo comma, ultima parte). In base
all’art. 2388 c.c. le delibere del CdA
sono valide se sono presenti la maggioranza degli amministratori in carica,
quando l’atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti se sono prese a
maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Il voto
non può essere dato per rappresentanza (art. 2388, ultimo
comma, c.c.).
SOGGETTI LEGITTIMATI AD
IMPUGNARE
La delibera consiliare può essere
impugnata dai singoli amministratorio assenti o dissenzienti(Trib. Roma 18
marzo 1982) L’azione di nullità della delibera del CdA spetta ad ogni
componente dello stesso e a chiunque dimostri di avere un concreto interesse a
privarladi efficacia. Lo stesso l’azione di declaratoria di inesistenza di una
delibera consiliare spetta comunque a chi dimostri di avere un concreto interesse
a privarla di efficacia (Trib. Di Milano 15 ottobre 1987). In aggiunta ai
membri del consiglio di amministrazione ed ai sindaci, anche i singoli soci
sono legittimati ad impugnare le delibere consiliari che siano direttamente
lesive dei loro diritti. (Cass. 28 marzo 1996 n. 2850; Cass. 24 gennaio 1990 n.
11278; Cass. 21 maggio1988 n. 3544). Al contrario i poteri degli
amministratori, per quanto ampi possono apparire, restano pur sempre
circoscritti al campo della gestione e così, come non possono estendersi al
mutamento delle caratteristiche strutturali dell’impresa sociale, non possono
neppure riguardare la soppressione, o anche solo la modifica, dei diritti
attribuiti ai singoli soci dalla legge o dall’atto costitutivo, in quanto ciò
comporterebbe un’alterazione delle basi sulle quali la società è stata
costituita; un’eventuale delibera del CdA che venisse ad incidere su tali
situazioni sarebbe quindi priva d’efficacia, in considerazione dei principi cui
si ispira la cura degli interessi altrui nel cui ambitodeve essere ricondotto
il rapporto tra amministratori e società. Trattasi di inefficacia
in senso proprio che va ricollegata al difetto di potere dell’Organo
Amministrativo, come tale ipotizzabile anche quando il diritto sia disponibile
dall’assemblea, con o senza il consenso dell’interessato e tale
inefficacia può essere fatta valere
dall’interessato al fine di rimuovere la causa della lesione del proprio
diritto,prescindendo dalle forme e dai termini stabiliti per l’annullamento
delle delibere consiliari i quali sono destinati ad operare solo quando la
delibera resti nell’ambito dell’esercizio del potere gestorio V. Cass. 28 marzo
1996 n. 2850).
NULLITA’ ED INESISTENZA
DELLE DELIBERE CONSILIARI
E’ nulla la delibera consiliare avente oggetto impossibile
o illecito. La delibera consiliare è inesistente quando
manchi un elemento costitutivo della fattispecie procedimentaledi formazione
delle deliberazioni, tale da non consentire l’inizio o da provocare
l’interruzione dell’iter legale necessario alla formazione di una delibera
imputabile al consiglio.
ECCESSO DI POTERE DELLE
DELIBERE CONSILIARI E’
stato ritenuto che la violazione di una disposizione contenuta nel regolamento
del CdA non
comporta di per sé l’annullamento della delibera consiliare, ma può assumere
rilievo sotto il profilo dell’eccesso di potere, quando la delibera sia stata
assunta per una finalità contrastante con l’interesse sociale.
TUTELA CAUTELARE AI FINI
DELLA SOSPENSIONE DELLE DELIBERAZIONI E’ ammissibile una tutela
cautelare ex art. 700 c.p.c. ai fini della sospensione della delibera
consiliare invalida.