IL
BILANCIO E RELAZIONE SULLA GESTIONE DOCUMENTI
CORRELATI
Cosa tratta la relazione sulla gestione?
Principalmente la gestione della società
riferendosi al bilancio ed alla gestione nel suo complesso.
Deriva principalmente da tre principali normative che
sono: D.L. 32/2007 che ha modificato l’art. 2428 c.c., DLGS 195/2007 che ha
modificato il T.U.F. art. 154/bis e DLGS 137/2008 che ha modificato la
relazione sula gestione delle società quotate.
1.
I contenuti del
2428 c.c. descrive i principali rischi ed incertezze della società;
2.
L’art. 154/bis
quando il progetto di bilancio deve essere redatto dagli organi
amministrativi e deve essere sottoposto
ed approvato anche dai revisori;
3.
L’art. 137/2008
riguarda gli assetti societari (governo dell’impresa, partecipazioni, accordi
parasociali) anche per questo argomento il collegio dei revisori deve esprimere
il giudizio.
L’art. 2428 c.c. è cambiato nel I e II comma e
bisogna descrivere più specificatamente l’obbligo d’informativa (rif.
precedenti art. 40 n° 2 bis dlgs 127/91).
Per quanto riguarda il Gruppo societario la relazione
sulla gestione va redatto solamente dalla capogruppo e non anche da controllate
e/o collegate. Le norme sono precise e varie credo sia necessario riferirsi
nella compilazione della relazione sulla gestione al principio contabile n° 1
del febbraio 2009 “il soggetto incaricato del controllo contabile, dovrà
emettere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione. Il
prospetto più sotto indica le varie fasi della relazione sula gestione da
analizzare per fare il primo passo per la redazione.
Naturalmente deve essevi il collegamento al bilancio
ultimo ed un riferimento delle differenze con quello dell’anno precedente.
QUALI SONO I RISCHI ?
1.
L’impatto
rilevante che potrebbe accadere nel prossimo futuro;
2.
Rischi attinenti
all’attività e non riferiti alla natura dell’impresa.
Per le grandi imprese o delle PMI si deve applicare
·
Relativi alla
crisi dei mercati finanziari
·
Relativi
all’approvvigionamento delle materie prime ad es. appoggiarsi ad un unico
fornitore oppure rischio approvvigionamento in paesi politicamente incerti.
ANALIZZARE A FONDO
I RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE
I suddetti rapporti quando si redige la relazione
sulla gestione in rif. all’art. 2427/22 bis e l’art. 2428 c.c. vi è un stretto
legame tra questi due articoli e riguardano specificatamente il conflitto
d’interessi tra la proprietà e chi
esercita il controllo. Al riguardo occorre precisare:
o
L’importo
dell’operazioni e relativi saldi;
o
La natura del
rapporto (condizioni, garanzie) qualora le operazioni siano rilevanti…;
o
Non siano concluse
le normali condizioni di mercato di natura finanziaria ed economica, ma anche
relative alle scelta di controparte;
o
Vi è da fare un
rinvio agli IAS / FRS e ci si riferisce al n°
o
Partecipazioni
societarie;
o
Dirigenti e
familiari;
o
Società collegate
tipo Joint Venture.
o
Indicatori di
risultato devono essere quelli tradizionali;
o
Indicatori non
finanziari (risorse umane, processo produttivo, innovazione, ambiente);
Per precisare di più si può vedere il
doc. del 14/1/2009 sul sito CNDCED dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.
Tale documento
riguarda:
o
Analisi
tributaria;
o
Fatturato (prima
delle imposte);
o
Analisi Situazione
Reddituale;
o
Analisi Situazione
Finanziaria;
o
ROE, ROA, ROI;
o
Posizione
finanziaria netta;
o
Indicatori non
finanziari;
o
IRDCEC doc. n° 1
contenuto nell’Istituto di ricerca;
o
Informazioni sul
personale dipendente;
o
Informazione
ambiente (certificazione ambientale, emissione, sprechi ecc.);
o
Atti di direzione
e coordinamento art. 2497/bis comma 4° ( es. conflitto d’interessi) gli atti
devono essere ben descritti relativi ai rapporti tra impresa e società
controllate e/o collegate.
CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE (C.d.A.)
Il C.d.A. deve redigere il Progetto di
Bilancio e
Gli schemi da seguire sono
I Principi di
revisione nel documento n° 570 pubblicato da Giuffrè Editore riguarda:
o
Bilanci storici;
o
Consistenti
perdite operative;
o
Mancata
distribuzione dividendi;
o
Incapacità di
saldare i debiti a scadenza;
o
Perdita
amministratori successivamente non sostituiti;
o
Perdita dei
mercati;
o
Difficoltà dell’Organico;
o
Capitale al dì
sotto del limite legale;
o
Contenziosi;
o
Modifiche
legislative.
Per la continuità
si devono analizzare:
o
Cash Flow;
o
Informative
infrannuali;
o
Piani Aziendali
(Budget) se non vi è questo presupposto l’azienda è inutile prosegua l’attività;
o
Rapporti Bancari
(affidamenti);
o
Supporto
finanziario esterno.
Rischio di frode
Bilancio
o
Costi nascosti;
o
Pretese di terzi;
o
Capitalizzazioni
improprie;
o
Ricavi gonfiati
(v. OIC n° 23 commesse ultrannuali);
o
Anticipo incassi;
o
Svalutazioni non
effettuate;
o
Cambio di stime;
o
Derivati
rinnovati; (v. OIC n° 19);
o
Informativa
carente i vincoli devono essere ampiamente descritti;
Suggerimenti al
fine di redigere il Bilancio:
o
Alzare la guardia;
o
Considerare
procedure analitiche;
o
Calcolare indici
di bilancio;
o
Analizzare le
linee di credito ed i rapporti bancari;
o
Utilizzare le
analisi di Bilancio;
o
Fatti di rilievo
intervenuti dopo la chiusura d’esercizio;
o
Informativa sui
piani, azioni da intraprendere, incertezze, sostegni;
o
Business Plan deve
essere in linea su quanto già previsto se si discosta descrivere bene i perché
delle differenze intervenute.
IMPORTANTE !!!
Il
C.d.A. ha la responsabilità del progetto di bilancio, ma se non provvede nei
termini l’obbligo della convocazione, ricade sul Collegio dei Sindaci se non si
potesse ottenere. Nel caso il Collegio dei Sindaci non riuscisse ad ottenere la
riunione del C.d.A. , allora dovrà
convocare l’Assemblea dei Soci o Azionisti per informare di quanto avvenuto
nella società. Se ancora non si può
arrivare per impossibilità, ad avere nemmeno questa chance, allora il Collegio
dei Sindaci potrà azionare l’art. 2409 del c.c. e inoltre ricorrere all’art.
2476 c.c. per rimuovere il C.d.A.
Deve comunque rimanere traccia scritta
della posizione del Collegio dei Sindaci per non essere successivamente
coinvolti giudiziariamente al pari del C.d.A. e comunque degli Organi
amministrativi.
VALUTAZIONE DEI
RISCHI PRE-PROGETTO DI BILANCIO
o
Rischio credito;
o
Rischio prezzi
(magazzino / rimanenze);
o
Rischio Liquidità;
o
Rischio Variazioni
Flussi Finanziari;
o
L’OIC n° 23 e
l’art. 2428 III comma 6/bis sub b dicono che bisogna utilizzare il grado di
giudizio strumenti finanziari;
o
Risk management;
o
Risk reporting.
o
In caso di
pericolo del Collegio Sindaci va azionato inoltre a quelli sopra menzionati
l’art. 2406 c.c.
o
Azionare l’art.
182 bis s l’azienda è in crisi;
o
Azionare la
ristrutturazione del risanamento bancario per non avere problemi successivi in
via giudiziaria ex art.
o
Adeguata
informativa in Bilancio.
TERMINI PER
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Entro il 30 aprile di ogni anno
l’approvazione;
entro il 31 marzo relazione deve essere trasmessa dal
C.d.A. al Collegio revisori;
entro 30 giorni dal 30 aprile di ogni anno il
deposito;
entro il 29 giugno in casi eccezionali (180 giorni
deve essere previsto dallo statuto della società);
CRITERI DI
REDAZIONE BILANCIO SUL ALCUNE VOCI PARTICOLARI
Ias n°
Importanti sono le stime degli immobili
iscritti nelle voci del bilancio meglio ricorrere alle stime OMI che sono
quelle ove si basa il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
I criteri di valutazione devono essere
costanti nel tempo LIFO, FIFO (v. art. 110 TUIR).
La capitalizzazione
costi può essere pericolosa perchè diminuisce la perdita.
Per gli ammortamenti poiché prima vi era
nelle dichiarazioni dei redditi societarie il quadro C, l’amministrazione
finanziaria ha detto nel 2008 può disattendere l’innalzamento o l’abbassamento
degli ammortamenti e fare accertamenti.
GIUDIZIO DEL
COLLEGIO DEI SINDACI
Il giudizio può essere negativo da parte
del Collegio;
Mancato giudizio che è peggio del
negativo;
Giudizio positivo vanno illustrati i
rilievi;
Scrivere alla fine che la relazione sulla
gestione è coerente con i dati in bilancio.
Nella speranza che tale articolo, possa
essere d’aiuto per gli addetti del settore.
Roma, 25/2/2010 Dott.
Marco RUGGERI