IL BILANCIO E RELAZIONE SULLA GESTIONE DOCUMENTI  CORRELATI

 

 

Cosa tratta la relazione sulla gestione?

Principalmente la gestione della società riferendosi al bilancio ed alla gestione nel suo complesso.

Deriva principalmente da tre principali normative che sono: D.L. 32/2007 che ha modificato l’art. 2428 c.c., DLGS 195/2007 che ha modificato il T.U.F. art. 154/bis e DLGS 137/2008 che ha modificato la relazione sula gestione delle società quotate.

1.      I contenuti del 2428 c.c. descrive i principali rischi ed incertezze della società;

2.      L’art. 154/bis quando il progetto di bilancio deve essere redatto dagli organi amministrativi  e deve essere sottoposto ed approvato anche dai revisori;

3.      L’art. 137/2008 riguarda gli assetti societari (governo dell’impresa, partecipazioni, accordi parasociali) anche per questo argomento il collegio dei revisori deve esprimere il giudizio.

L’art. 2428 c.c. è cambiato nel I e II comma e bisogna descrivere più specificatamente l’obbligo d’informativa (rif. precedenti art. 40 n° 2 bis dlgs 127/91).

Per quanto riguarda il Gruppo societario la relazione sulla gestione va redatto solamente dalla capogruppo e non anche da controllate e/o collegate. Le norme sono precise e varie credo sia necessario riferirsi nella compilazione della relazione sulla gestione al principio contabile n° 1 del febbraio 2009 “il soggetto incaricato del controllo contabile, dovrà emettere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione. Il prospetto più sotto indica le varie fasi della relazione sula gestione da analizzare per fare il primo passo per la redazione.

Naturalmente deve essevi il collegamento al bilancio ultimo ed un riferimento delle differenze con quello dell’anno precedente.

QUALI SONO I RISCHI ?

1.      L’impatto rilevante che potrebbe accadere nel prossimo futuro;

2.      Rischi attinenti all’attività e non riferiti alla natura dell’impresa.

Per le grandi imprese o delle PMI si deve applicare la Legge 231 per l’inormazione a tutto campo che potrebbe mettere al riparo da eventuali rischi in caso di non continuazione attività. I rischi possono essere di diversa natura :

·          Relativi alla crisi dei mercati finanziari

·          Relativi all’approvvigionamento delle materie prime ad es. appoggiarsi ad un unico fornitore oppure rischio approvvigionamento in paesi politicamente incerti.

ANALIZZARE A FONDO I RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE

I suddetti rapporti quando si redige la relazione sulla gestione in rif. all’art. 2427/22 bis e l’art. 2428 c.c. vi è un stretto legame tra questi due articoli e riguardano specificatamente il conflitto d’interessi tra la  proprietà e chi esercita il controllo. Al riguardo occorre precisare:

o         L’importo dell’operazioni e relativi saldi;

o         La natura del rapporto (condizioni, garanzie) qualora le operazioni siano rilevanti…;

o         Non siano concluse le normali condizioni di mercato di natura finanziaria ed economica, ma anche relative alle scelta di controparte;

o         Vi è da fare un rinvio agli IAS / FRS e ci si riferisce al n° 24 in corso di modifica;

o         Partecipazioni societarie;

o         Dirigenti e familiari;

o         Società collegate tipo Joint Venture.

o         Indicatori di risultato devono essere quelli tradizionali;

o         Indicatori non finanziari (risorse umane, processo produttivo, innovazione, ambiente);

Per precisare di più si può vedere il doc. del 14/1/2009 sul sito CNDCED dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Tale documento riguarda:

o         Analisi tributaria;

o         Fatturato (prima delle imposte);

o         Analisi Situazione Reddituale;

o         Analisi Situazione Finanziaria;

o         ROE, ROA, ROI;

o         Posizione finanziaria netta;

o         Indicatori non finanziari;

o         IRDCEC doc. n° 1 contenuto nell’Istituto di ricerca;

o         Informazioni sul personale dipendente;

o         Informazione ambiente (certificazione ambientale, emissione, sprechi ecc.);

o         Atti di direzione e coordinamento art. 2497/bis comma 4° ( es. conflitto d’interessi) gli atti devono essere ben descritti relativi ai rapporti tra impresa e società controllate e/o collegate.

 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE (C.d.A.)

 

Il C.d.A. deve redigere il Progetto di Bilancio e la Relazione sulla Gestione con STIME E CONGETTURE da verificare ed inserite comunque nel Progetto di Bilancio.

LA PRUDENZA E’ ALLA BASE DELLA REDAZIONE VISTO CHE NEL 2009 VI E’ STATA LA VERA CRISI ECONOMICA.

Gli schemi da seguire sono la Buona fede, la comprensione del Bilancio, conformità degli elementi valutativi ai principi contabili legali – riposizionamento debiti se sono stati allungati termini dei Mutui che vanno inseriti nella voce oltre 12 mesi.

La Continuità aziendale è importante e deve essere basata non solo in riferimento all’indebitamento finanziario, ma anche alla marginalità di guadagno, infatti se manca questo presupposto è inutile continuare l’attività.

I Principi di revisione nel documento n° 570 pubblicato da Giuffrè Editore riguarda:

o         Bilanci storici;

o         Consistenti perdite operative;

o         Mancata distribuzione dividendi;

o         Incapacità di saldare i debiti a scadenza;

o         Perdita amministratori successivamente non sostituiti;

o         Perdita dei mercati;

o         Difficoltà dell’Organico;

o         Capitale al dì sotto del limite legale;

o         Contenziosi;

o         Modifiche legislative.

Per la continuità si devono analizzare:

o         Cash Flow;

o         Informative infrannuali;

o         Piani Aziendali (Budget) se non vi è questo presupposto l’azienda è inutile prosegua l’attività;

o         Rapporti Bancari (affidamenti);

o         Supporto finanziario esterno.

Rischio di frode Bilancio

o         Costi nascosti;

o         Pretese di terzi;

o         Capitalizzazioni improprie;

o         Ricavi gonfiati (v. OIC n° 23 commesse ultrannuali);

o         Anticipo incassi;

o         Svalutazioni non effettuate;

o         Cambio di stime;

o         Derivati rinnovati; (v. OIC n° 19);

o         Informativa carente i vincoli devono essere ampiamente descritti;

Suggerimenti al fine di redigere il Bilancio:

o         Alzare la guardia;

o         Considerare procedure analitiche;

o         Calcolare indici di bilancio;

o         Analizzare le linee di credito ed i rapporti bancari;

o         Utilizzare le analisi di Bilancio;

o         Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura d’esercizio;

o         Informativa sui piani, azioni da intraprendere, incertezze, sostegni;

o         Business Plan deve essere in linea su quanto già previsto se si discosta descrivere bene i perché delle differenze intervenute.

IMPORTANTE !!!

Il C.d.A. ha la responsabilità del progetto di bilancio, ma se non provvede nei termini l’obbligo della convocazione, ricade sul Collegio dei Sindaci se non si potesse ottenere. Nel caso il Collegio dei Sindaci non riuscisse ad ottenere la riunione del  C.d.A. , allora dovrà convocare l’Assemblea dei Soci o Azionisti per informare di quanto avvenuto nella società. Se ancora  non si può arrivare per impossibilità, ad avere nemmeno questa chance, allora il Collegio dei Sindaci potrà azionare l’art. 2409 del c.c. e inoltre ricorrere all’art. 2476 c.c. per  rimuovere il C.d.A.

Deve comunque rimanere traccia scritta della posizione del Collegio dei Sindaci per non essere successivamente coinvolti giudiziariamente al pari del C.d.A. e comunque degli Organi amministrativi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PRE-PROGETTO DI BILANCIO

o         Rischio credito;

o         Rischio prezzi (magazzino / rimanenze);

o         Rischio Liquidità;

o         Rischio Variazioni Flussi Finanziari;

o         L’OIC n° 23 e l’art. 2428 III comma 6/bis sub b dicono che bisogna utilizzare il grado di giudizio strumenti finanziari;

o         Risk management;

o         Risk reporting.

o         In caso di pericolo del Collegio Sindaci va azionato inoltre a quelli sopra menzionati l’art. 2406 c.c.

o         Azionare l’art. 182 bis s l’azienda è in crisi;

o         Azionare la ristrutturazione del risanamento bancario per non avere problemi successivi in via giudiziaria ex art. 67 L.F. (fare accordi ristrutturazione).

o         Adeguata informativa in Bilancio.

TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Entro il 30 aprile di ogni anno l’approvazione;

entro il 31 marzo relazione deve essere trasmessa dal C.d.A. al Collegio revisori;

entro 30 giorni dal 30 aprile di ogni anno il deposito;

entro il 29 giugno in casi eccezionali (180 giorni deve essere previsto dallo statuto della società);

CRITERI DI REDAZIONE BILANCIO SUL ALCUNE VOCI PARTICOLARI

Ias n° 24 in modo che non vi siano operazioni in conflitto d’interessi.

Importanti sono le stime degli immobili iscritti nelle voci del bilancio meglio ricorrere alle stime OMI che sono quelle ove si basa il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I criteri di valutazione devono essere costanti nel tempo LIFO, FIFO (v. art. 110 TUIR).

La capitalizzazione costi può essere pericolosa perchè diminuisce la perdita.

Per gli ammortamenti poiché prima vi era nelle dichiarazioni dei redditi societarie il quadro C, l’amministrazione finanziaria ha detto nel 2008 può disattendere l’innalzamento o l’abbassamento degli ammortamenti e fare accertamenti.

GIUDIZIO DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Il giudizio può essere negativo da parte del Collegio;

Mancato giudizio che è peggio del negativo;

Giudizio positivo vanno illustrati i rilievi;

Scrivere alla fine che la relazione sulla gestione è coerente con i dati in bilancio.

Nella speranza che tale articolo, possa essere d’aiuto per gli addetti del settore.

Roma, 25/2/2010                                          Dott. Marco RUGGERI